Se ti sei mai chiesto che cosa comporti avviare una società e quali complessità burocratiche occorra affrontare, devi sapere che esiste un modello societario particolarmente “snello” pensato proprio per semplificare le operazioni di costituzione ed agevolare i giovani imprenditori, la “srl semplificata” . Di seguito trovi un riepilogo esaustivo delle caratteristiche principali che contraddistinguono questo tipo di srl.

La “società a responsabilità limitata semplificata” è stata introdotta dal legislatore con l’art. 3 co. 1 del DL 1/2012, che ha dettato la relativa disciplina nel nuovo art. 2463-bis c.c.

sintesi dei contenuti:

quadro normativo

Per la costituzione della srl semplificata sono state previste alcune agevolazioni in deroga alle disposizioni sulle srl “ordinarie” al fine di incentivare l’imprenditoria giovanile. Detta società si caratterizzava in origine principalmente per la presenza di un capitale sociale minimo compreso tra 1 e 9.999,99 euro e per l’accessibilità solo da parte di soci persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni alla data della costituzione.

Con il DM 23.6.2012 n. 138 (in G.U. 14.8.2012 n. 189), emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, è stato previsto il regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto (art. 3 co. 2 del DL 1/2012).

L’art. 44 del DL 83/2012, poi, ha affiancato alla srl semplificata la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, con caratteristiche proprie e, in particolare, con la possibilità di accesso al credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni.

Infine, con il DL 76/2013, il legislatore, nell’ambito di un più ampio intervento di riordino e coordinamento della disciplina delle srl, ha (art. 9 co. 13 – 15-ter):

  • modificato i requisiti di accesso per la costituzione della srl semplificata e, nello specifico, ha:
    • ampliato l’accessibilità alla srl semplificata, mediante la soppressione del limite di età di 35 anni per la costituzione (art. 2463-bis co. 1 c.c.) e, conseguentemente, del divieto di cessione delle quote “a soci non aventi i requisiti di età” (art. 2463-bis co. 4 c.c. nella versione anteriore), ripristinando la regola di diritto comune del libero trasferimento (art. 2469 co. 1 c.c.);
    • introdotto la possibilità di affidare l’amministrazione anche a non soci (art. 2463-bis co. 2 punto 6 c.c.);
  • stabilito l’inderogabilità delle clausole del modello standard tipizzato di cui al DM 138/2012 (art. 2463-bis co. 3 c.c.);
  • esteso alla srl semplificata l’accesso al credito agevolato, prima invece previsto per la srl a capitale ridotto (di cui all’art. 44 co. 4-bis del DL 83/2012);
  • abrogato la srl a capitale ridotto (art. 44 co. 1 – 4 del DL 83/2012). Le srl a capitale ridotto già iscritte al Registro delle imprese, alla data di entrata in vigore del DL 76/2013 (28.6.2013), sono qualificate “società a responsabilità limitata semplificata”.

requisiti soggettivi

Prima delle modifiche di cui al DL 76/2013, la srl semplificata poteva essere costituita esclusivamente dai soggetti-persone fisiche con età inferiore a 35 anni alla data di costituzione della società.

Con la soppressione di tale previsione ad opera dell’art. 9 co. 13 lett. a) del DL 76/2013, che ha modificato l’art. 2463-bis co. 1 c.c., dunque, il limite soggettivo legato all’età sembra essere solo più limitato alla possibilità di accedere al credito agevolato (promosso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante un accordo con l’Associazione Bancaria Italiana – art. 44 co. 4-bis del DL 83/2012).

Così, allo stato attuale, qualunque persona fisica indipendentemente dall’età può costituire una srl semplificata.

soci-persone fisiche

Rimane fermo il limite in sede di costituzione dell’obbligo di costituzione della srl semplificata solo da parte di soggetti-persone fisiche (art. 2463-bis co. 1 c.c.).

Sul punto, è intervenuto di recente il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere 15.2.2016 n. 3936516, precisando che:

  • è consentito l’atto di cessione di quote sociali di srl semplificata a soggetto diverso da persona fisica, in quanto il requisito soggettivo-persona fisica è limitato alla fase costitutiva;
  • l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere, però, alla società lo status particolare di srl semplificata.

atto costitutivo

La società deve essere costituita seguendo il modello standard riportato nella Tabella A allegata al DM 138/2012, recante anche le norme statutarie, ricorrendo ad un contratto o ad un atto unilaterale (art. 2463-bis co. 1 e 2 c.c. ).
L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico (art. 2463-bis co. 2 c.c. e art. 1co. 1 del DM 138/2012).

contenuto
L’atto costitutivo deve contenere gli elementi che, in parte, l’art. 2463 c.c. già prescrive per la srl “ordinaria” e cioè (art. 2463-bis co. 2 c.c. ):

  • cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
  • denominazione sociale contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata”;
  • comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • ammontare del capitale sociale;
  • attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • quota di partecipazione di ciascun socio;
  • norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
  • persone cui è affidata l’amministrazione (anche persone fisiche non soci – alla luce delle modifiche apportate dall’art. 9 co. 13 lett. b) del DL 76/2013 all’art. 2463-bis co. 2 n. 6 c.c. );
  • luogo e data di sottoscrizione.

inderogabilità

Le clausole del modello tipizzato standard sono inderogabili (art. 2463-bis co. 3 c.c. ).
Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 9 co. 13 lett. b-bis) del DL 76/2013, soprattutto alla luce del dibattito sorto in precedenza – in mancanza di specifiche normative – sulla possibilità o meno di modificare o integrare con clausole aggiuntive negoziate dalle parti il modello standard di cui al DM 138/2012 e sui limiti della sua modificabilità in funzione dell’applicazione o meno delle agevolazioni previste dalla disciplina in merito.

Un altro aspetto critico evidenziato dalla prassi applicativa è quello relativo alle clausole incompatibili con le novità apportate dal DL 76/2013, rispetto alle quali il modello standard non è mai stato adeguato.
Si tratta, in particolare, delle clausole relative:

  • al divieto di trasferimento delle quote a soggetti che hanno superato il limite dei 35 anni alla data della cessione (sub 4), con riferimento all’abrogazione della prescrizione che imponeva appunto il “divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma [35 anni] e l’eventuale atto è conseguentemente nullo” (art. 2463-bis, comma 4 c.c., così come soppresso dall’art. 9, comma 13, lett. c) del DL 76/2013);
  • all’amministrazione della società “affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci” (sub 5), con riferimento all’abrogazione, nell’ambito del contenuto dell’atto costitutivo, dell’indicazione che gli amministratori “devono essere scelti tra i soci” (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c., così come modificato dall’art. 9, comma 13, lett. b) del DL 76/2013).

Sul punto, il Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota 20.12.2016 n. 0404857, riprendendo quanto già affermato dal Ministero della Giustizia (cfr. la nota 11.9.2013 n. 118972 e la successiva nota integrativa 16.9.2013 n. 121532), pur essendo il modello standard inderogabile nei termini sopra esposti, occorrerà comunque ricondurlo a conformità rispetto al vigente quadro normativo. Così, non essendo più compatibili le clausole sub 4) e 5) del modello standard di cui al DM 138/2012 con le novità normative di cui al DL 76/2013, dal punto di vista operativo, si dovrà, al momento della sua redazione, eliminarle (anche se non espunte formalmente dal legislatore).
La presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese di un atto costitutivo con le suddette clausole, non corrispondendo l’atto a quello previsto dalla legge, non sarà accolta (art. 11 co. 6 lett. c) del DPR 581/95).

agevolazioni

L’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle Imprese (che deve avvenire mediante comunicazione unica) sono esenti da diritti di bollo e di segreteria. Non sono, inoltre, dovuti onorari notarili (art. 3 co. 3 del DL 1/2012).
Le agevolazioni riguardano solo le società i cui soci siano persone fisiche, indipendentemente dall’età (cfr. la massima del Consiglio Notarile di Milano 5.3.2013 n. 127).
Non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le eventuali prestazioni successive alla stipula dell’atto costitutivo, come le modifiche dell’atto costitutivo.

capitale sociale

Il capitale sociale deve essere (art. 2463-bis co. 2 n. 3 c.c. ):

  • almeno pari alla somma di euro 1,00 e inferiore alla somma di euro 10.000,00.
  • sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Così come precisato dal modello standard di atto costitutivo, i soci devono ivi indicare, oltre alla quota di partecipazione al capitale sottoscritta da ciascun socio (art. 2463-bis co. 2 n. 4 c.c., che richiama l’art. 2463 co. 2 n. 6, anche la stessa percentuale di partecipazione (punto 3).

riserva legale

La riserva legale segue le regole previste dall’art. 2463 co. 5 c.c. Occorre, pertanto, destinare a riserva legale almeno un quinto degli utili netti di esercizio fino a quando la stessa non abbia raggiunto, insieme al capitale, l’ammontare di euro 10.000,00. Successivamente, ricorrendone i presupposti, si applica la regola ordinaria prevista dall’art. 2430 c.c., ai sensi del quale dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

conferimenti

I conferimenti devono essere (art. 2463-bis co. 2 n. 3 c.c. ):

  • fatti solo in denaro;
  • versati all’organo amministrativo.

Come indicato nel modello standard di atto costitutivo, i soci devono dichiarare l’avvenuto versamento del conferimento in denaro all’organo amministrativo, precisando il mezzo utilizzato. Gli amministratori devono rilasciare “ampia e liberatoria quietanza”, dichiarare di aver ricevuto la somma ed attestare che il capitale sociale è interamente versato (punto 9).

entità conferibili

La previsione espressa del conferimento che deve essere fatto in denaro all’art. 2463-bis co. 2 n. 3 c.c. porterebbe ad escludere la previsione di conferimenti in natura o di crediti o di prestazioni d’opera o servizi.
Come, infatti, precisato nel documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.2.2016, la ratio di tale disposizione viene giustificata con la specifica vocazione della srl semplificata nella fase di start up e, quindi, con l’esigenza di un procedimento più snello e veloce di costituzione.
Come meglio precisato dalla circ. AIDC 25.3.2013 n. 6, “l’esclusione della possibilità di effettuare conferimenti in natura si può spiegare in relazione alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi, atteso che il conferimento in natura, rispetto a quello del denaro, impone un complesso e oneroso procedimento di stima dei beni: per effettuare un conferimento in natura è necessario, infatti, allegare all’atto costitutivo la relazione di un esperto che attesti che il valore del bene sia almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo”.

struttura organizzativa

Quanto agli organi sociali, nel modello standard viene indicato che:

  • l’amministrazione della società è affidata con decisione dei soci (punto 5);
  • all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società (punto 7);
  • l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 8);
  • gli amministratori nominati (con eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione) devono essere presenti in sede di costituzione e devono accettare l’incarico e contestualmente dichiarare che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità (punto 6).

atti e corrispondenza

Devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico:

  • la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”;
  • l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
  • la sede della società;
  • l’ufficio del Registro delle imprese presso cui la srl semplificata è iscritta (art. 2463-bis co. 3 c.c. ).

 

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