- 07/08/2017
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Lavoro
Dopo aver abolito lo scorso marzo i voucher ed il lavoro occasionale di tipo accessorio, il Governo ha reintrodotto con la c.d. manovra-bis 2017 i nuovi voucher che prendono il nome di PrestO e Libretto Famiglia.
PrestO
I nuovi voucher PrestO (acronimo di Prestazione Occasionale) riguardano le prestazioni di lavoro occasionale da svolgere presso le aziende con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e risultano, a tutti gli effetti, una nuova tipologia contrattuale da non confondere con le prestazioni occasionali di natura autonoma disciplinate nell’art. 2222 c.c.
La paga oraria minima è fissata ad Euro 9,00 oltre al 33% di contributi a carico del datore ed al premio assicurativo contro gli infortuni professionali. Il prestatore gode inoltre del diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali. Le prestazioni occasionali non potranno infine avere durata inferiore alle 4 ore.
L’utilizzo di PrestO è precluso alle aziende che operano nel settore edilizio e minerario ed a quelle che eseguono appalti di opere e servizi. Vengono inoltre espressamente escluse tutte quelle casistiche in cui tra prestatore e committente sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o CO.CO.CO.
Le aziende che intendono avvalersi dello strumento devono dare apposita comunicazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso il sito INPS o tramite contact center, indicando:
- i dati del prestatore;
- il luogo e la tipologia della prestazione;
- data e ora di inizio e termine della prestazione;
- il compenso pattuito (che non potrà essere inferiore ad Euro 36,00).
Libretto Famiglia
Il Libretto Famiglia è invece rivolto alle sole persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa. Per utilizzare il Libretto Famiglia è necessario iscriversi sul portale dell’INPS e versare una cifra iniziale che serve da portafoglio elettronico per pagare il lavoro e gli oneri assicurativi e pensionistici.
Con il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
- piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia si compone di titoli di pagamento del valore nominale di Euro 10,00 utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Il valore nominale di Euro 10,00 è così suddiviso:
- € 8,00 costituiscono il compenso del prestatore;
- € 1,65 sono accantonati per la contribuzioni IVS alla Gestione Separata;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.
Gli adempimenti di registrazione, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti dagli intermediari abilitati (quali Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati) e dagli enti di patronato.
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il 3° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l’ambito di svolgimento.
limiti economici e di durata
Libretto Famiglia e PrestO prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non potranno essere percepiti compensi di importo complessivamente superiore ad € 5.000,00;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non potranno essere erogati compensi di importo complessivamente superiore ad € 5.000,00;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, non potranno essere percepiti compensi di importo superiore ad € 2.500,00.
Oltre ai limiti sopra riportati, esiste anche un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nello stesso anno civile.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
I compensi percepiti inoltre:
- sono esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo status di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario al rinnovo del permesso di soggiorno.