Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione, applicabili a partire dal 2018, relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell’art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 8.2.2018 n. 13799, adottata di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, sono state modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi INTRASTAT.

Ulteriori precisazioni sul nuovo regime dei modelli INTRASTAT sono state fornite con la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.2.2018 n. 18558.

quadro normativo 

Ai sensi dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e passive sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

Tale disposizione era stata modificata dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che aveva previsto, con decorrenza dall’1.1.2017, l’abolizione dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni di:

  • acquisti di beni (INTRA-2 bis);
  • prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE (INTRA-2 quater).

Tuttavia, l’art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 19/2017, ha ripristinato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per l’anno d’imposta 2017.

Il medesimo decreto ha inoltre previsto, a decorrere dal 2018, l’adozione di misure di semplificazione volte alla riduzione del numero dei soggetti obbligati, nonché del contenuto informativo dei modelli, rinviandone la definizione ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (art. 50 co. 6, ultimo periodo, del DL 331/93).

Il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, adottato di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha dato attuazione alle suddette semplificazioni.

semplificazioni applicabili dal 2018

Con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:

  • l’abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
  • la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
  • l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:
    • da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;
    • da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi da soggetti passivi UE;
  • l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);
  • la semplificazione delle modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli.

Con la determinazione 8.2.2018 n. 13799, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recependo le indicazioni contenute nel suddetto provv. 25.9.2017 n. 194409, ha modificato le istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari e ha fornito ulteriori precisazioni.

In particolare:

  • qualora l’ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni non superi, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, l’importo di 200.000,00 euro, i cessionari potranno comunque procedere alla presentazione del modello INTRA-2 bis con periodicità trimestrale (sempre ovviamente ai soli fini statistici);
  • qualora l’ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE non superi, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, l’importo di 100.000,00 euro, i soggetti committenti potranno comunque procedere alla presentazione del modello INTRA-2 quater con periodicità trimestrale (sempre ovviamente ai soli fini statistici);
  • sono escluse dagli obblighi di comunicazione negli elenchi INTRASTAT “tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano”; è il caso, ad esempio, dell’operazione triangolare che vede il soggetto passivo italiano quale promotore.

Con la nota 20.2.2018 n. 18558, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riepilogato le novità che si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. A tal proposito è stato precisato che:

  • per quanto concerne gli elenchi INTRA acquisti, pur restando fermo il principio stabilito dall’art. 2 co. 4 del DM 22.2.2010, secondo cui, nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre con riferimento al mese in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti risulta essere facoltativa. Sul punto è opportuno segnalare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiama, in nota, la sezione I del Titolo II, contenuta nelle citate istruzioni dell’8.2.2018; è legittimo, quindi, domandarsi se tale facoltà sia riservata alla sola categoria degli acquisti intracomunitari di beni o se, invece, si possa estendere anche alle prestazioni di servizi ricevute;
  • con riferimento al modello INTRA-2 bis, si precisa che, sulla base di quanto già contenuto nelle istruzioni recentemente aggiornate, in virtù dell’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Si tratta del criterio sinora adottato, in applicazione dell’art. 6 del DM 22.2.2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Il nuovo criterio risulta difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 bis (cessioni di beni), per il quale permane principalmente il momento di registrazione della fattura;
  • sempre con riferimento al modello INTRA-2 bis, nel ribadire la facoltatività della presentazione degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000,00 euro, si precisa che, nel caso in cui si opti per la presentazione, sarà obbligatoria la compilazione delle colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.

Le suddette misure di semplificazione sono volte ad evitare duplicazioni negli adempimenti comunicativi e a ridurre le informazioni fiscali e statistiche richieste ai contribuenti, pur nel rispetto della normativa comunitaria.

decorrenza delle semplificazioni

Le semplificazioni previste dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 si applicano a partire dal 2018, ossia con riguardo agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

disciplina a partire dal 2018

Di seguito, si esamina la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni, tenendo conto delle nuove istruzioni e dei chiarimenti forniti.

cessioni intra-UE di beni (modelli INTRA-1 bis)

Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 bis devono continuare ad essere presentati:

  • con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
  • con periodicità mensile nei restanti casi.

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale inferiore a 100.000,00 euro.

acquisti intra-UE di beni (modelli INTRA-2 bis)

Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.

Per tali soggetti, che comunque hanno la facoltà di presentare gli elenchi con periodicità trimestrale, i dati sono:

  • acquisiti con finalità statistica dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
  • resi disponibili all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.

In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

prestazioni di servizi rese (modelli INTRA-1 quater)

Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 quater devono continuare ad essere presentati:

  • con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
  • con periodicità mensile nei restanti casi.

compilazione del campo “Codice Servizio”

L’unica modifica prevista per i modelli INTRA-1 quater riguarda la compilazione del campo “Codice Servizio”, in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto: si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

Dovrebbe essere comunque consentita l’indicazione del codice a 6 cifre (si veda sul punto la circolare Assonime 16.2.2018 n. 6).

Inoltre, viene prevista l’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.

prestazioni di servizi ricevute (modelli INTRA-2 quater)

Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.

Per tali soggetti, che comunque hanno la facoltà di presentare gli elenchi con periodicità trimestrale, i dati sono:

  • acquisiti con finalità statistica dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
  • resi disponibili all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.

In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

compilazione del campo “Codice Servizio”

Analogamente ai modelli INTRA-1 quater, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”.

Anche in relazione ai modelli INTRA-2 quater, infatti, per la compilazione del campo “Codice Servizio” si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

Si segnala come, anche in questo caso, dovrebbe comunque essere consentita l’indicazione del codice a 6 cifre (si veda sul punto la circolare Assonime 16.2.2018 n. 6).

Inoltre, viene prevista l’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.

periodicità di presentazione

Dal 2018 vengono modificate le soglie di riferimento (relative all’ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli:

  • per gli acquisti di beni, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 200.000,00 euro su base trimestrale;
  • per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 100.000,00 euro su base trimestrale.

Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell’esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è innalzata a 100.000,00 euro su base trimestrale.

verifica del raggiungimento delle soglie

L’ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.

Diversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio:

  • ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 bis, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 200.000,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
  • per la presentazione dei modelli INTRA-2 quater, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni a fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Stante la formulazione delle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, si ritiene che la periodicità di presentazione degli elenchi debba essere verificata in modo indipendente anche per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi rese.

modifica della periodicità di presentazione dei modelli

modelli relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni rese

Per quanto concerne i modelli INTRA-1, fatte salve le semplificazioni disposte dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell’Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778.

Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un trimestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mese in cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).

Ad esempio, in caso di superamento della soglia di riferimento per le cessioni intracomunitarie di beni (50.000,00 euro) nel mese di febbraio, il modello INTRA-1 bis relativo a gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25 marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.

modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni ricevute

Per quanto concerne i modelli INTRA-2, va tenuto conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nota 20.2.2018 n. 18588, ovvero che, pur restando fermo il principio stabilito dall’art. 2 co. 4 del DM 22.2.2010, la presentazione degli elenchi riepilogativi, relativi ai mesi precedenti a quello in cui è superata la soglia prevista ai fini statistici, risulta essere facoltativa.

tabella riepilogativa

Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal 2018, alla luce dei chiarimenti forniti.

tipologia di
operazioni
modello
INTRASTAT
operazioni
trimestri precedenti
periodicità di
presentazione
semplificazioni
cessioni
intra-UE
INTRA-1 bis > 50.000 euro mensile la compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all’ammontare di 100.000,00 euro
≤ 50.000 euro trimestrale  
acquisti
intra-UE
INTRA-2 bis ≥ 200.000 euro* mensile presentazione ai soli fini statistici
< 200.000 euro  – abolizione dell’obbligo
possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)
prestazioni rese
a soggetti UE
 INTRA-1 quater > 50.000 euro mensile compilazione semplificata del campo “Codice Servizio” 
≤ 50.000 euro trimestrale
prestazioni ricevute
da soggetti UE
INTRA-2 quater ≥ 100.000 euro* mensile presentazioni ai soli fini statistici
compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”
< 100.000 euro  – abolizione dell’obbligo
possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)

* la soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell’ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00 euro).

termini di presentazione

I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.