- 07/08/2018
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Fiscalità
Con il DL 12.7.2018 n. 87, pubblicato sulla G.U. 13.7.2018 n. 161, è stato emanato il c.d. “decreto dignità”.
Il DL 87/2018 è entrato in vigore il 14.7.2018 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), ma per molte disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si riepilogano le novità contenute nel DL 87/2018 in materia fiscale e di agevolazioni.
Nella successiva circolare saranno analizzate le novità del DL 87/2018 in materia di lavoro.
In ogni caso, il DL 87/2018 è in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche.
novità in materia fiscale e di agevolazioni
Di seguito si riepilogano le novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nel DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. “decreto dignità”).
ARGOMENTO | DESCRIZIONE |
esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale |
L’art. 12 del DL 12.7.2018 n. 87 inserisce il co. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72, al fine di prevedere l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73.
precedente esonero abrogato Un esonero simile a quello in esame era previsto dall’art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72, il quale è stato successivamente abrogato dall’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) a decorrere dalle prestazioni fatturate a partire dall’1.7.2017 e la cui imposta è divenuta esigibile da tale data (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27). ritenute fiscali interessate dall’esonero Come chiarito dalla Relazione illustrativa al “DL dignità” e coerentemente con quanto era stato precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15 in relazione all’abrogato art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72, l’esonero dalla scissione dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte sul reddito:
decorrenza La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 87/2018). |
comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 – rinvio del termine |
L’art. 11 del DL 12.7.2018 n. 87 modifica il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per il terzo trimestre 2018 e specifica i termini di invio della medesima comunicazione per i soggetti IVA che si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’invio dei dati del 2018 con cadenza semestrale.
quadro normativo Ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, per il quale l’invio è fissato al 16 settembre. Tuttavia, l’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per evitare sovrapposizioni con altri adempimenti, ha posticipato dal 16.9.2018 al 30.9.2018 il termine per la trasmissione dei dati del secondo trimestre 2018. nuovi termini di invio per la comunicazione “trimestrale” L’art 11 co. 1 del DL 87/2018 posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale. Tali soggetti, dunque, inviano la comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute nel 2018 secondo i seguenti termini:
termini di invio per la comunicazione “semestrale” L’art. 11 co. 2 del DL 87/2018, modificando l’art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 16.10.2017 n. 148, esplicita i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale. Per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di invio semestrale prevista dal medesimo art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017, sono espressamente previsti i seguenti termini di invio:
abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019 Si ricorda che, a partire dall’anno 2019, in ragione dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita (art. 1 co. 916 della L. 205/2017). |
iper-ammortamenti – recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni |
Con l’art. 7 del DL 12.7.2018 n. 87 viene introdotto il requisito della territorialità degli investimenti per la fruizione dell’iper-ammortamento e la previsione del recupero dell’agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione all’estero dei beni agevolati.
requisito della territorialità Viene infatti stabilito che l’iper-ammortamento, di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (prorogato dalla L. 205/2017), spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper-ammortamento. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto, l’iper-ammortamento di cui si è già beneficiato deve essere restituito interamente. Tale meccanismo di “recapture” non si applica in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017. decorrenza Le suddette disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018). |
credito d’imposta per ricerca e sviluppo – esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo |
Per effetto dell’art. 8 del DL 12.7.2018 n. 87, non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
beni immateriali Si tratta, nello specifico, delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta in esame, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. nozione di gruppo Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5 co. 5 del TUIR. decorrenza Le suddette disposizioni si applicano, in deroga all’art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14.7.2018 (vale a dire dal 2018, per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 14.7.2018, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. |
imprese beneficiarie di aiuti di Stato – limiti alla delocalizzazione | Con l’art. 5 del DL 12.7.2018 n. 87 vengono introdotti, nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato, nuovi limiti alla “delocalizzazione”, da intendersi come il trasferimento, da parte dell’impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., dell’attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro sito.
delocalizzazione in Stati non appartenenti all’Unione Europea Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Il limite, precisa la Relazione illustrativa al “DL dignità”, trova applicazione indipendentemente dalla forma dell’investimento (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d. “automatiche” o “a sportello”). Si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. delocalizzazione al di fuori di uno specifico sito Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale che europeo (ivi inclusi gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato. maggiorazione dell’importo da restituire L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. benefici concessi anteriormente al 14.7.2018 Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all’art. 1 co. 60 della L. 27.12.2013 n. 147, la quale:
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abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative | L’art. 13 del DL 12.7.2018 n. 87 abroga l’intera disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), nuovo soggetto giuridico istituito a decorrere dal 2018 dall’art. 1 co. 353-360 della L. 205/2017. L’intervento coinvolge:
decorrenza La citata disciplina è abrogata dal 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), salvo la norma sul dimezzamento dell’aliquota IRES che ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 14.7.2018 (ossia dal 2018). Nella sostanza, la disposizione non ha mai trovato applicazione in quanto entrata in vigore dal 2018 e dal medesimo periodo abrogata. fondo per le società sportive dilettantistiche non lucrative Le maggiori risorse derivanti dall’abrogazione della predetta normativa sono destinate ad un apposito fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative). |
modifiche alla disciplina del “redditometro” | L’art. 10 del DL 12.7.2018 n. 87 ha apportato alcune modifiche in materia di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. “redditometro”).
Con effetto dal periodo d’imposta 2016, viene abrogato il DM 16.9.2015, attuativo dell’accertamento sintetico così come riformato dal DL 78/2010. Esso, quindi, continua ad operare per gli accertamenti sino all’anno 2015, i cui termini di decadenza, ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73, spirano il 31.12.2020. Viene inoltre stabilito che, in ogni caso, l’abrogazione non opera per gli inviti a comparire e per gli altri atti che per legge vanno notificati al contribuente, per gli anni sino al 2015. Nel contempo, viene modificato il co. 5 dell’art. 38 del DPR 600/73, prevedendo che i decreti attuativi dell’accertamento sintetico devono essere approvati “sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”. |
apparecchi per il gioco lecito – aumento del PREU |
L’art. 9 co. 6 del DL 12.7.2018 n. 87 incrementata la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del RD 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).
Per gli apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS (c.d. AWP, Amusement With Prizes), la misura del PREU, attualmente pari al 19%, viene infatti fissata:
Per gli apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS (c.d. VLT, Video Lottery Terminal), la misura del PREU, attualmente pari al 6%, viene invece fissata:
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