- 03/06/2018
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Fiscalità
Al fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, la legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) ha previsto, fra l’altro, le seguenti misure a partire dall’1.7.2018:
- l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica con riguardo alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle predette cessioni effettuate verso privati consumatori;
- l’utilizzo di particolari mezzi di pagamento ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti.
Il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai predetti fini.
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 ha stabilito, fra l’altro, le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche e delle relative variazioni utilizzando il Sistema di Interscambio.
La circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 ha fornito i primi chiarimenti sulle novità riguardanti le modalità di fatturazione e di pagamento delle cessioni di carburante.
Il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28.5.2018 n. 106701 ha definito le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in relazione alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
fatturazione elettronica
La legge di bilancio 2018 ha previsto che le nuove regole sulla fatturazione elettronica – riferite alle operazioni effettuate fra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e decorrenti dall’1.1.2019 – si applicano a partire dall’1.7.2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 co. 917 lett. a) della L. 205/2017).
Si riportano, di seguito, i principali chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 sulle novità in esame.
ambito di applicazione
La disposizione sopra indicata deve intendersi riferita alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore per uso autotrazione.
L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dall’1.7.2018, pertanto, non riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
- cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.;
- cessioni di altri tipi di carburante (es. GPL o metano) per autotrazione in relazione alle quali, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA, la spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso (es. scheda carburante, seppure la relativa disciplina sia abrogata dall’1.7.2018) o mediante emissione facoltativa della fattura elettronica.
contenuto della fattura
Il contenuto di qualsiasi fattura è disciplinato, in generale, dagli artt. 21 e 21-bis (fattura semplificata) del DPR 633/72.
mancata necessità di indicare in fattura la targa o altro estremo identificativo del veicolo
Diversamente da quanto previsto per la scheda carburante (DPR 444/97), la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura. Ne consegue che tali elementi facoltativi:
- non devono necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche;
- possono comunque essere inseriti nelle fatture per le opportune finalità, quali l’ausilio alla tracciabilità della spesa e la riconducibilità della stessa a un determinato veicolo allo scopo, fra l’altro, della relativa deducibilità.
La targa può essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).
fattura unica relativa a più operazioni delle quali alcune soggette agli obblighi di fatturazione elettronica
Si applicano i nuovi obblighi di fatturazione elettronica per l’intero documento in presenza di un’unica fattura che espone più operazioni:
- effettuate contestualmente o in momenti diversi;
- alcune delle quali soggette a tali obblighi.
A titolo esemplificativo, deve essere rilasciata in forma elettronica la fattura che documenti cumulativamente le operazioni relative a un soggetto passivo che rifornisca di benzina il proprio veicolo aziendale presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, faccia eseguire degli interventi sul mezzo (es. riparazione o sostituzione di parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni o servizi di altra tipologia non legati al veicolo.
fatture differite
Anche per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore è possibile emettere un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72). Questo a condizione che le cessioni siano accompagnate da un documento analogico o informatico con il contenuto indicato dal DPR 472/96 (in particolare, l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti).
Possono essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, se contenenti le informazioni necessarie.
fatture relative a cessioni da documentare con diverse modalità
Sulla base di quanto previsto in tema di fatturazione elettronica (art. 1 co. 909 della L. 205/2017), anche in relazione alle cessioni di carburante sono esonerati dall’obbligo i soggetti passivi che applicano:
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111);
- il regime forfettario per autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190).
registrazione delle fatture
Per la registrazione delle fatture trovano applicazione le disposizioni vigenti in tema di fatturazione che non risultano espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme.
A titolo esemplificativo, per le fatture di importo inferiore a 300,00 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna di esse può essere annotato un documento riepilogativo ex art. 6 co. 1 del DPR 695/96, nel quale si devono indicare:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
conservazione delle fatture
Nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 è stato segnalato che:
- l’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 1.7.2018, metterà a disposizione una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
- per i soggetti che aderiranno ad un apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite il Sistema di Interscambio saranno conservate a norma del DM 17.6.2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
È possibile decidere di conservare anche la copia informatica della fattura in formato pdf, in quanto tale formato è contemplato fra quelli che il DPCM 3.12.2013 considera idonei ai fini della conservazione (risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum Il Sole – 24 Ore del 24.5.2018).
trasmissione telematica dei corrispettivi
A decorrere dall’1.7.2018, la legge di bilancio 2018:
- ha previsto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riguardo alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1 co. 909 lett. b) della L. 205/2017 che ha modificato l’art. 2 del DLgs. 5.8.2015 n. 127); tenuto conto che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da soggetti passivi devono essere documentati con la fattura elettronica (art. 22 co. 3 del DPR 633/72 nella versione in vigore dall’1.7.2018), la predetta disposizione riguarda le sole cessioni effettuate verso privati consumatori;
- ha limitato l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, previsto per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, alle sole operazioni effettuate nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione (art. 1 co. 921 della L. 205/2017 che ha modificato l’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96).
Il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28.5.2018 n. 106701 ha stabilito le regole tecniche per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché i soggetti passivi IVA obbligati ad effettuare la comunicazione in relazione alle cessioni effettuate a partire dall’1.7.2018.
ambito soggettivo
La memorizzazione e la trasmissione telematica delle informazioni previste sono obbligatorie per le descritte cessioni effettuate da soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di:
- sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto;
- terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (es. bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.);
- sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.
I termini di avvio graduale dell’obbligo per le ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. È previsto, comunque, un termine ultimo per l’avvio dell’adempimento fissato all’1.1.2020.
ambito oggettivo
L’adempimento in esame riguarda solamente le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e non altri servizi differenti prestati dallo stesso impianto di distribuzione. Qualora tali servizi (es. lavaggio auto) fossero erogati mediante apparecchiature che rientrano nella nozione di “distributore automatico”, tuttavia, troverebbe comunque applicazione l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 (risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum Italia Oggi del 24.1.2018).
semplificazioni e interoperatività dei dati
La trasmissione telematica in esame è effettuata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poiché contiene anche le informazioni utili per la successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico (art. 25 co. 5 del DLgs. 504/95).
I dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione della stessa.
periodicità della trasmissione
Le informazioni devono essere trasmesse con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
modalità di pagamento delle cessioni di carburante
La legge di bilancio 2018 ha previsto che per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assolta è necessario l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, ossia:
- carte di credito,
- carte di debito,
- carte prepagate,
emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 – 923 della L. 205/2017).
altri strumenti di pagamento ritenuti idonei
Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 21.12.33 n. 1736 e al DPR 14.3.2001 n. 144;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
- addebiti diretti;
- bonifici bancari o postali;
- bollettini postali;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l’addebito in conto corrente.
Gli elencati strumenti di pagamento sono da considerare idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).
peculiarità di alcuni strumenti di pagamento
Si riportano, di seguito, le peculiarità di alcuni strumenti di pagamento esaminate nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 e nella circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8.
carte e buoni carburante
Le predette forme di pagamento qualificato ritenute idonee per i fini sopra descritti trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Si pensi, per esempio, alle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, nei quali il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, che utilizza per il prelievo un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Detto sistema resta valido anche a fronte delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, purché siano regolati con i sopra citati strumenti di pagamento i rapporti fra:
- gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera;
- società petrolifera e utente.
L’obbligo di pagamento con le modalità descritte non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica. A titolo esemplificativo:
- l’operazione deve essere documentata mediante emissione della fattura elettronica al momento della cessione/ricarica, se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (oppure carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario soggetto passivo di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti;
- si ha un semplice documento di legittimazione – la cui cessione non è soggetta ad IVA ex art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72 e, quindi, all’obbligo di fatturazione elettronica – se il buono o la carta conferisce la possibilità di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero permette l’acquisto di più beni e servizi; in questo caso l’esercente dell’impianto di distribuzione deve emettere fattura elettronica al momento della cessione materiale del carburante, qualora l’operazione avvenga nei confronti di un soggetto passivo IVA (risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum Il Sole – 24 Ore del 24.5.2018).
Non saranno irrogate sanzioni per i buoni emessi e utilizzati sino al 31.12.2018 in difformità alle indicazioni sopra indicate, ma in modo conforme ai documenti di prassi pregressi (es. C.M. 1.8.74 n. 30).
carte di credito, di debito e prepagate
Tenuto conto che l’elenco contenuto nel provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 non può considerarsi meramente ripetitivo di quello presente nella legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 922-923 della L. 205/2017), sono da ritenere mezzi idonei ai fini in esame i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse:
- sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- sia da operatori finanziari non soggetti a tale comunicazione.
pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata
Sono validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, se riconducibili allo stesso attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Rientrano in questa ipotesi, a titolo esemplificativo:
- il rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro, qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata (o altro strumento idoneo) del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato con una delle modalità previste (es. bonifico bancario unitamente alla retribuzione);
- i servizi offerti da operatori del settore (es. card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo sul conto corrente o carta di credito del soggetto passivo cessionario ovvero attingendo da una provvista mantenuta da quest’ultimo presso l’operatore e periodicamente ricostituita in ragione del consumo; questo a condizione che i diversi rapporti siano regolati con le modalità prima individuate.
credito d’imposta per i distributori di carburante
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 924 della L. 205/2017).
soggetti aventi diritto al credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta a chiunque, in base a un titolo legittimo (es. proprietà, affitto, ecc.), svolga l’attività in esame e sostenga il costo della commissione.
transazioni effettuate mediante carte di debito o prepagate
Il credito d’imposta è riconosciuto alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima finalità della misura, seppure quest’ultima sia di stretta interpretazione. Di conseguenza, spetta agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante anche per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.