- 07/08/2018
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Fiscalità
Sono stati emanati alcuni ulteriori provvedimenti attuativi con riferimento ad agevolazioni fiscali concesse sotto forma di crediti d’imposta.
La presente Circolare analizza, in particolare, i seguenti provvedimenti:
- il DM 23.4.2018, attuativo del credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI;
- il DM 4.5.2018, attuativo del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 del personale dipendente.
crediti d’imposta per la quotazione delle pmi
Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 18.6.2018 n. 139, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per i costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, introdotto dall’art. 1 Co. 89 – 92 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).
soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che:
- siano costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operino nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione (regolamento UE n. 651/2014), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengano dall’1.1.2018 costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31.12.2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentino domanda di ammissione alla quotazione successivamente all’1.1.2018;
- ottengano l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31.12.2020;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non si trovino in condizioni tali da risultare come “impresa in difficoltà” in base alla disciplina comunitaria (regolamento UE n. 651/2014).
attività di consulenza agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria inclusa);
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
costi di consulenza agevolabili
Sono ammissibili all’agevolazione i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività:
- prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche);
- come servizi non continuativi o periodici;
- al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria.
attestazione
L’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
- dal presidente del collegio sindacale;
- oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta può essere riconosciuto:
- nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dall’1.1.2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31.12.2020;
- fino a un importo massimo di 500.000,00 euro.
procedura per l’ottenimento dell’agevolazione
I soggetti interessati all’ottenimento del credito d’imposta devono inoltrare un’apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico:
- formulata secondo lo schema approvato dal DM 23.4.2018 in esame, unitamente alla prevista documentazione da allegare;
- in via telematica, all’indirizzo PEC div05@pec.mise.gov.it;
- nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti:
- determina la percentuale massima del credito d’imposta;
- comunica alle PMI il riconoscimento del credito d’imposta, con l’importo effettivamente spettante, ovvero il diniego dell’agevolazione.
utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:
- a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la sua concessione;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’ 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non è soggetto al:
- limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
trattamento fiscale
Il credito d’imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato comunicato il suo riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
revoca
È prevista la revoca del credito d’imposta qualora:
- venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- la documentazione richiesta contenga elementi non veritieri.
A seguito della revoca il Ministero dello sviluppo economico provvede al recupero del credito d’imposta, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.
credito d’imposta per la formazione 4.0
Con il DM 4.5.2018, pubblicato sulla G.U. 22.6.2018 n. 143, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 del personale dipendente, introdotto dall’art. 1 co. 46 – 56 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).
soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
enti non commerciali
Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato, anche non esclusivamente, in tali attività.
esclusioni
Sono escluse le “imprese in difficoltà” in base alla disciplina comunitaria (regolamento UE n. 651/2014).
attività di formazione agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Con appositi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
condizioni
Le suddette attività di formazione sono ammissibili all’agevolazione a condizione che:
- il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
- sia rilasciata a ciascun dipendente, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali, individuati nell’allegato A della L. 205/2017, di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
formazione erogata da soggetti esterni all’impresa
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate:
- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- ad università, pubbliche o private, o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente:
- discente;
- docente
nozione di personale dipendente
Ai fini in esame, per “personale dipendente” si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, compreso il personale titolare di un contratto di apprendistato.
Tuttavia, l’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.
personale discente
Sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva:
- dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile;
- delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
personale docente
Sono altresì ammesse le spese relative al personale dipendente:
- ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della L. 205/2017;
- che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
In tal caso le spese ammissibili, calcolate come sopra esposto, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
ambito temporale
Sono agevolabili le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018, per i soggetti “solari”).
misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta spetta:
- in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile;
- nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000,00 euro (fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000,00 euro).
modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Al credito d’imposta in esame non sono applicabili:
- il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
cumulo con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE n. 651/2014.
obblighi documentali
certificazione della documentazione contabile
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione della documentazione contabile deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del relativo registro.
altra documentazione
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare, ai fini dei successivi controlli:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, tale relazione deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
adempimenti dichiarativi
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro.
trattamento fiscale
Il credito d’imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
recupero
È previsto il recupero del credito d’imposta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora si accerti la sua indebita fruizione:
- per il mancato rispetto delle condizioni richieste;
- oppure a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito.
L’importo del credito d’imposta da recuperare è maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.