- 02/04/2018
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Fiscalità
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo:
- effettuate, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per le operazioni effettuate sino al 3.7.2017, ovvero fino a 10.000,00 euro per le operazioni effettuate dal 4.7.2017.
In relazione all’anno 2017, l’adempimento in esame deve essere effettuato:
- entro il 10.4.2018 o il 20.4.2018, a seconda della periodicità di liquidazione dell’IVA;
- mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
soggetti interessati
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall’art. 22 del DPR 633/72.
Si tratta, in particolare:
- dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
- di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- di coloro che effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
finalità dell’adempimento e operazioni da comunicare
In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall’art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, l’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro (ridotto a 10.000,00 euro dal 4.7.2017) per le operazioni legate al turismo effettuate:
- da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno degli Stati dell’Unione europea (UE), ovvero degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE), che abbiano residenza al di fuori dal territorio dello Stato italiano.
Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
- all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano né cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate relativa all’intenzione di applicare la disciplina in esame.
aumento a 3.000,00 euro del limite per il divieto di utilizzo dei contanti
L’art. 1 co. 898 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha elevato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite per il divieto di utilizzo dei contanti, di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007, a decorrere dall’1.1.2016.
Pertanto, poiché la disciplina dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di utilizzo dei contanti, deve ritenersi che, dalle operazioni effettuate dall’1.1.2016, l’obbligo di comunicazione in esame non riguardi più le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e inferiore a 3.000,00 euro, ancorché nell’art. 3 co. 2-bis del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicitamente riferimento all’importo di 1.000,00 euro, conformemente al precedente limite di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007.
riduzione a 10.000,00 euro del limite massimo di utilizzo del contante per le operazioni relative al turismo straniero
L’art. 8 co. 15 del DLgs. 25.5.2017 n. 90 ha modificato il limite massimo per l’utilizzo del denaro contante nelle operazioni legate al turismo straniero fissato dall’art. 3 co. 1 del DL 16/2012 (deroga rispetto al limite massimo previsto in via ordinaria dall’art. 49 del DLgs. 231/2007).
Il limite è stato infatti ridotto da 15.000,00 euro a 10.000,00 euro, con effetti a decorrere dal 4.7.2017 (data di entrata in vigore del suddetto DLgs. 90/2017).
Di conseguenza, ai fini della comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo straniero, il limite massimo deve intendersi ridotto a 10.000,00 euro, per le operazioni effettuate dal 4.7.2017.
La comunicazione relativa all’anno 2017 deve quindi riguardare le operazioni:
- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2017 al 3.7.2017;
- ovvero di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro, effettuate dal 4.7.2017 al 31.12.2017.
modalità di comunicazione
La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:
- nome e cognome e data di nascita del cessionario o committente;
- Stato extra UE e/o extra SEE di residenza del cessionario o committente;
- indirizzo di residenza;
- data di emissione della fattura;
- numero della fattura;
- data di registrazione;
- imponibile;
- IVA applicata.
Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.
termini di comunicazione
Le comunicazioni delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2017, devono essere effettuate entro:
- il 10.4.2018, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- il 20.4.2018, da parte degli altri soggetti.
Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.
modalità di presentazione del modello
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:
- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.