- 03/07/2017
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Fiscalità
La manovra correttiva è intervenuta anche sulla disciplina deltransfer pricing, andando a modificare l’art.110, TUIR
recependo le indicazioni dell’OCSE. Il transfer pricing è una tecnica elusiva volta a manipolare i prezzi dei trasferimenti
infragruppo al fine di spostare il redditi imponibili da una società all’altra del gruppo ottenendone il maggior vantaggio
fiscale possibile. La disciplina previgente faceva riferimento al concetto di “valore normale” come definito al co.3, art.9, TUIR. Nella manovra correttiva tale concetto viene sostituito dal parametro “della libera concorrenza e in circostanze comparabili”, nel caso in cui vengano attuate operazioni di transfer pricing che comportano un aumento di reddito. Così si allinea la norma italiana alle indicazioni OCSE poiché il nuovo parametro definisce un prezzo di trasferimento che abbia origine da una negoziazione infragruppo che avvenga come se le parti fossero indipendenti e operanti sul libero mercato, e dunque al fine di ottenerne il massimo profitto, date le circostanze economiche.